Atto costitutivo e statuto di AttivaMontesacro

ATTO COSTITUTIVO E  STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “ ATTIVAMONTESACRO”
L’anno  2014 il mese di novembre il giorno 20 in Roma, viale Adriatico, n.20
Art.1   Costituzione, denominazione, sede , durata, ambito territoriale.
E’ costituita l’Associazione denominata “Attivamontesacro” di seguito Associazione.
L’Associazione ha sede in via Levanna , n.37 ,  00141  Roma.
La sede potrà essere trasferita con semplice delibera dell’Assemblea dei Soci.
L’Associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli  eventuali regolamenti che, approvati
secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per migliorare  specifici rappor-
ti associativi ed attività.
L’Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione italiana, del Codice civile e
della vigente legislazione in materia.
La durata dell’Associazione è illimitata.
L’ambito territoriale di competenza dell’Associazione  è rappresentato dal III Municipio di Roma
Capitale.
Art.2  Principi associativi.
L’Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, anche indiretto,
democraticità della struttura, elettività delle cariche associative nel rispetto dei principi di pari op-
portunità  donna/uomo, gratuità delle cariche sociali.
L’Associazione si propone le seguenti finalità:
. promuovere la partecipazione attiva e responsabile dei cittadini;
. stimolare le molteplici competenze dei cittadini delle varie generazioni per la elaborazione e la
  realizzazione di progetti di qualificazione ambientale, sociale e culturale con forme di attivismo
  il più possibile autogestite e in collaborazione con altre realtà associative già esistenti;
. dar vita ad esperienze concrete (laboratori, progetti, ecc.) finalizzate alla tutela del bene comune
  ed ai principi di solidarietà tra persone e generazioni , di inclusione sociale e di interculturalità.
. avanzare proposte ad Enti ed Istituzioni e verificare l’operato degli stessi per una democratica e
   corretta gestione della cosa pubblica;
.  contrastare forme di discriminazione  (odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religio-
   si o legati all’orientamento sessuale);
.  favorire relazioni con le Istituzioni scolastiche, le quali nella propria autonomia decidano inizia-
   tive educative di comune interesse.
Art.3  Settori di intervento.
L’Associazione si impegna sulla base delle proprie disponibilità organizzative a svolgere le seguenti
attività nei sottoelencati settori.
Ambiente.
Promuovere e sviluppare l’educazione ambientale attraverso:
. iniziative finalizzate alla conoscenza dell’intero ciclo dei rifiuti, alla riduzione ed al riutilizzo degli
  stessi, nonché allo stimolo ed al controllo delle azioni svolte dalle Istituzioni competenti;
. iniziative di  tutela e valorizzazione  dei parchi e delle aree verdi per una loro migliore gestione e
  fruizione  da parte dei cittadini;
. iniziative tese a prevenire e contrastare fenomeni di degrado urbano;
. segnalazioni agli Organi competenti di usi impropri del territorio e formulazione di proposte per il
  corretto utilizzo dello stesso.
Mobilità urbana.
Sostenere  progetti pilota per migliorare la mobilità veicolare e pedonale, promuovendo l’integra-
zione di differenti modalità di trasporto (bus, metro, ferrovia),  l’uso di velocipedi  e la realizza- zione e/o l’incremento e la salvaguardia delle piste e dei ponti ciclopedonali (con l’interconnes-
 sione delle piste ciclabili), del servizio di car sharing, di bike sharing , di bike renting e del sistema di car pooling, sollecitando gli Enti preposti e controllando il loro operato.
Sostenere la realizzazione  di spazi custoditi e/o video sorvegliati di interscambio per le autovettu-
re e le biciclette.
Sostenere l’incremento dei servizi di trasporto pubblico , fornendo contributi per la razionalizza-
zione dei servizi TPL.
Spazi pubblici.
Sviluppare progetti di riutilizzo e di riqualificazione di edifici pubblici da tempo dismessi, affinchè
diventino luoghi di formazione e di attività culturali e professionali, nonché laboratori di arti e me-
stieri per le nuove generazioni.
Elaborare progetti di ristrutturazione delle piazze e dei mercati improntati ai principi dell’igiene e del decoro, coerenti con il contesto architettonico.
Predisporre progetti pilota per illuminare in modo continuativo i marciapiedi di alcuni quartieri in
base ad una convenzione tra Municipio, condominii e commercianti di zona.
Art.4  Soci.
Possono far parte dell’Associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statu-
to ed intendono collaborare per il raggiungimento delle finalità sociali.
Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche sia le
Associazioni di fatto mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di moti-
vazione il Consiglio direttivo.
I soci possono essere:
soci fondatori.
Sono soci fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l’atto costitutivo e quelli che
successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del Consiglio direttivo saranno
ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell’ambiente associativo. I soci fon-
datori hanno diritti e doveri uguali ai soci ordinari;
soci ordinari.
Sono soci ordinari le persone fisiche che aderiscono all’Associazione prestando un’attività  gratuita
e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo;
soci onorari.
Sono soci onorari le persone fisiche e giuridiche e gli Enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell’Associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per
espresso divieto normativo.
soci sostenitori o promotori.
Sono soci sostenitori o promotori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell’Associazione in modo gratuito.
Art.5  Perdita dello status di socio.
Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie nonché le direttive e le delibera-
zioni  che, nell’ambito delle disposizioni medesime, sono emanate dagli organi dell’Associazione.
La qualità di socio si perde per:
. decesso;
. dimissioni: ogni socio può recedere dall’Associazione in qualsiasi momento dandone comunica-
  zione scritta con raccomandata al Consiglio direttivo. Tale recesso avrà decorrenza immediata.
Art.6  Risorse economiche.
Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi dell’Associazione  saranno costituite:
- dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio direttivo;
- da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni, iniziative);
- da ogni altro contributo che soci, non soci, enti pubblici e privati diano per il raggiungimento dei
   fini dell’Associazione.
Art.7  Organi dell’Associazione.
Sono Organi dell’Associazione:
. l’Assemblea dei soci;
. il Consiglio direttivo;
.il Presidente.
Tutte le cariche elettive sono gratuite.
Art.8  Assemblea dei soci.
L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità degli associati e le sue deliberazioni
prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano  tutti gi associati.
L’Assemblea è il massimo organo deliberante e può essere ordinaria e straordinaria.
in particolare, l’Assemblea ha il compito di:
. eleggere il Presidente ed il Consiglio direttivo;
. ratificare l’entità delle quote sociali annue3 stabilite dal Consiglio direttivo;
. approvare i bilanci;
. approvare le linee guida dell’attività dell’Associazione proposte dal Consiglio direttivo,integran-
  dole con suggerimenti ed iniziative;
. deliberare sulle modifiche dello statuto e sull’eventuale scioglimento dell’Associazione.
Art.9  Convocazione dell’Assemblea dei soci.
L’Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purchè nel territorio nazionale almeno
una volta all’anno entro il mese di dicembre. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò
venga richiesto dal Presidente dell’Associazione, dal Consiglio direttivo o da almeno un terzo dei
soci.
La convocazione è fatta dal Presidente dell’Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata,
mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto
giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell’avviso di convocazione all’albo
dell’Associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione, o a mezzo
fax o posta elettronica. Nella convocazione dovranno essere specificati l’ordine del giorno, la da-
ta, il luogo e l’ora dell’adunanza sia di prima che di seconda convocazione. L’Assemblea non può
essere convocata in seconda convocazione nello stesso giorno della prima convocazione.
Art.10  Svolgimento dell’Assemblea dei soci.
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i soci. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non sono ammesse più di due deleghe alla stessa persona. Spetta
al Presidente dell’Assemblea costatare la regolarità delle deleghe. Ogni socio ha diritto ad un voto.
Le deliberazioni dell’Assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e  con la
presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le delibera-
sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggio-
ranza dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per la modificazione del presente statuto o per de-
liberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio  occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione ed il parere favore-
vole del Consiglio direttivo.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, da un membro del
Consiglio direttivo designato dalla stessa Assemblea. Le funzioni di segretario sono svolte da per-
sona di volta  in volta nominata dall’Assemblea. I verbali dell’Assemblea saranno redatti dal segretario, firmati dal Presidente dell’Assemblea e dal segretario stesso. Le decisioni prese dal-
l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.
Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal Pre-
sidente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi; ha diritto di accesso ai docu-
menti, delibere, bilanci e registri dell’Associazione.
Art.11  Consiglio direttivo.
Il Consiglio direttivo è composto da un numero dispari di membri non inferiore a tre e non superio-
re a sette, incluso il Presidente che è eletto direttamente dall’Assemblea. L’Assemblea elegge il Consiglio direttivo tra i soci fondatori ed ordinari, determinando di volta in volta il numero dei
componenti.
Il Consiglio direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall’Assemblea e di pro-
muovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali. Al Consiglio direttivo compete
inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l’organizzazione ed il funzionamento del-
l’Associazione, di predisporre il bilancio, sottoponendolo all’approvazione dell’Assemblea e di sta-
bilire le quote sociali annue. Il Consiglio direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro (commissioni)  lo studio di problemi specifici.
Sarà in facoltà del Consiglio direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conforman-
dosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita del-
l’Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l’approvazione all’Assemblea che
delibererà con le maggioranze ordinarie. I membri del Consiglio direttivo durano in carica tre anni
e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio direttivo provvede a so-
stituirli, nominando al loro posto il socio o i soci che nell’ultima elezione assembleare seguono nel-
la graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri decadono insieme a quelli che sono
in carica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare i consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’Assemblea per nuove elezioni.
Art.12  Svolgimento del Consiglio direttivo.
Il Consiglio direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne ravvisi l’opportunità,
oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso. Ogni mem-
bro del Consiglio direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso
di urgenza il Consiglio direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione
della riunione deve essere fatta a mezzo lettera raccomandata, ovvero da consegnare a mano, a
mezzo fax, posta elettronica o telegramma. L’avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti
posti all’ordine del giorno.
Per la validità della riunione del Consiglio direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei
membri dello stesso. La riunione è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua as-
senza, da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all’Associazione. Le funzioni
di segretario sono svolte da persona designata da chi presiede alla riunione. Le deliberazioni sono
prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle deliberazioni
stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
Art.13  Il Presidente.
Il Presidente è eletto dall’Assemblea dei soci fondatori ed ordinari e dura in carica tre anni. La prima nomina è ratificata nell’atto costitutivo.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti dei terzi e presiede le adu-
nanze  dell’Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo.
Il Presidente assume nell’interesse dell’Associazione tutti i provvedimenti, ancorchè ricadenti nelle
competenze del Consiglio direttivo, nel caso ricorrano motivi d’urgenza e si obbliga a riferirne allo
stesso in occasione della prima riunione utile.
Il Presidente ha i poteri della gestione ordinaria dell’Associazione e gli potranno essere delegati al-
tresì eventuali poteri che il Consiglio direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria ammini-
strazione. In particolare, compete al Presidente:
. predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell’Asso-
  ciazione;
. redigere la relazione consuntiva annuale dell’Associazione;
. vigilare sulle strutture e sui servizi dell’Associazione;
. determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale
  individuazione delle opportunità ed esigenze per l’Associazione e gli associati;
. emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell’Associazione.
Il Presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici, determinando-
ne la durata, le modalità di funzionamento e gli obiettivi.
Per i casi di indisponibilità o di assenza ovvero di qualsiasi altro impedimento del Presidente, lo
stesso è sostituito da socio da esso stesso designato.
Art.14  Esercizio sociale.
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 maggio di ogni anno e con la chiusura dell’esercizio viene for-
mato il bilancio da pre4sentare, per l’approvazione, all’Assemblea dei soci entro quattro mesi
dalla chiusura dell’esercizio stesso.
Art.15  Scioglimento.

In caso di scioglimento il patrimonio dell’Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su
proposta del Consiglio direttivo approvata dall’Assemblea, sarà interamente devoluto ad altre
Associazioni di volontariato operanti in identici o analoghi settori.

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